Bardella antisemita? Mediapart e le chat del 2013 rubate da Facebook Messanger – Autenticazione Privacy e tutela dei minori

Di Redazione Francia24
2 Oct 2026

Bardella e le chat di Mediapart tra autenticazione privacy e tutela dei minori

Il download richiesto da un interlocutore e il verbale di un pubblico ufficiale non equivalgono a un’autorizzazione giudiziaria alla pubblicazione. L’età al momento dei messaggi conta, ma non determina da sola la liceità dell’inchiesta.

2 ottobre 2026

Le conversazioni private del 2013 attribuite a Jordan Bardella da Mediapart sollevano due questioni diverse: quanto sono solide le prove dell’autenticità e a quali condizioni un giornale può pubblicare messaggi scritti quando il loro presunto autore aveva diciassette anni. La formula secondo cui “Meta ha validato i messaggi” rischia di confonderle. Dai resoconti disponibili emerge una procedura di acquisizione e documentazione dei dati, non un nulla osta giudiziario alla loro diffusione.

Mediapart ha pubblicato il 1° ottobre elementi a sostegno dell’inchiesta sui messaggi che attribuisce al presidente del Rassemblement national. Bardella ne contesta la paternità. Secondo il metodo descritto dal giornale e ripreso da RTL, un interlocutore ha chiesto a Meta di scaricare la propria conversazione Messenger; l’estrazione è stata poi documentata da un huissier. È il partecipante alla conversazione ad aver richiesto i dati, non un giornalista autorizzato a entrare nell’account di Bardella. [1–2]

Messenger esisteva già nel 2013: Facebook aveva lanciato l’app autonoma per iPhone e Android il 9 agosto 2011. La data dei messaggi non presenta dunque, di per sé, un’incongruenza tecnologica. [3]

Che cosa ha fatto Meta

Occorre distinguere l’origine dell’archivio dall’identità di chi scrisse. Restituire a un utente una conversazione conservata dalla piattaforma può fornire elementi sulla provenienza dei messaggi, sulle date e sull’account associato al mittente. Non equivale automaticamente a certificare che una determinata persona fosse materialmente alla tastiera.

Mediapart sostiene che l’estrazione permetta di datare la conversazione, escludere modifiche successive e ricondurre l’interlocutore al nome Jordan Bardella nei dati di Facebook. Per identificare la persona dietro l’account, il giornale indica anche riscontri biografici: una madre nata in Italia, un’intervista al Parisien del 2013 e il mancato superamento del concorso di Sciences Po. Sono elementi dell’argomentazione della testata, che Bardella contesta, non una sentenza sull’autenticità. [2]

La ricostruzione disponibile non dimostra che Meta abbia svolto un’indagine autonoma sull’autore o rilasciato a Mediapart una certificazione conclusiva. Senza esaminare l’archivio originale, il verbale integrale e gli eventuali scambi con la società, non è possibile precisare ulteriormente la portata delle verifiche.

L’huissier non è un giudice

L’huissier de justice è un pubblico ufficiale francese tradizionalmente incaricato di notificare atti, eseguire decisioni giudiziarie e redigere constatazioni materiali. L’accostamento all’ufficiale giudiziario italiano aiuta a comprenderne alcune funzioni, ma non è una corrispondenza completa. Dal 1° luglio 2022 la professione è confluita, insieme ai commissaires-priseurs judiciaires, in quella di commissaire de justice. [4–5]

La legge gli permette di effettuare constatazioni anche su richiesta di privati, senza un preventivo incarico del giudice. Queste devono riguardare fatti materiali, escludendo valutazioni sulle conseguenze fattuali o giuridiche. Salvo in materia penale, dove valgono come elementi informativi, fanno fede fino a prova contraria. [4]

Non è quindi l’huissier ad “autorizzare” il download. Il suo ruolo può essere quello di osservare e verbalizzare l’accesso, l’estrazione e i dati visualizzati, nei limiti delle operazioni effettivamente compiute. Il verbale può rafforzare la prova della procedura; non attribuisce al giornale un diritto generale di pubblicare e non certifica, da solo, chi utilizzasse l’account tredici anni prima.

Perché non serve necessariamente un ordine giudiziario

L’articolo 15 del GDPR riconosce il diritto di accedere ai dati personali che un’organizzazione tratta e di ottenerne una copia. La CNIL, l’autorità francese per la protezione dei dati, indica espressamente il download dai social network come modalità di esercizio del diritto. Un partecipante può normalmente recuperare le conversazioni presenti nel proprio account, comprese le risposte ricevute: non sta per questo ottenendo accesso all’intera casella dell’altro interlocutore. [6–7]

Questo diritto non è illimitato: l’articolo 15, paragrafo 4, impone di rispettare i diritti e le libertà altrui. La presenza di dati dell’altra persona richiede attenzione, ma non rende automaticamente illecito restituire al destinatario uno scambio a cui già partecipava. Il diritto di accesso viene esercitato oggi anche su dati conservati da anni; non presuppone che il GDPR fosse già applicabile nel 2013. [7]

L’assenza di un ordine del giudice non prova dunque una violazione. Una consegna diretta di dati riservati dell’account di Bardella a terzi, senza autorizzazione o altro fondamento lecito, sarebbe una situazione diversa dalla procedura descritta.

Scaricare non significa poter pubblicare

La liceità dell’accesso non risolve quella della diffusione. L’articolo 9 del codice civile francese protegge la vita privata; l’articolo 226-15 del codice penale tutela la segretezza della corrispondenza e comprende, a determinate condizioni di malafede, l’utilizzo o la divulgazione di comunicazioni elettroniche. Il semplice possesso di un messaggio non autorizza qualsiasi uso. L’applicazione penale dipende però dalle circostanze e dagli elementi del reato: non può essere dedotta dalla sola parola “privato”. [8–9]

Sul piano giornalistico, privacy e libertà d’informazione devono essere bilanciate. La Cassazione francese richiede di valutare concretamente il contributo a un dibattito d’interesse generale, la notorietà della persona, l’oggetto del servizio, il comportamento precedente e il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione. Anche il GDPR, all’articolo 85, prevede la conciliazione tra protezione dei dati e informazione, comprese le finalità giornalistiche. [10–11]

Nel caso Bardella, la rilevanza delle convinzioni politiche attribuite a un dirigente nazionale può sostenere l’interesse pubblico. È un argomento a favore della pubblicazione, non una garanzia di liceità. Essere un politico non comporta rinunciare alla riservatezza: devono essere giustificati anche la scelta dei dettagli pubblicati e il modo in cui vengono presentati.

Il fatto che avesse diciassette anni

Le tutele dei minori esistono, ma hanno ambiti precisi. Il considerando 38 del GDPR riconosce la necessità di una protezione specifica dei dati dei bambini. Non introduce, da solo, un divieto perpetuo di pubblicare informazioni risalenti alla loro adolescenza. [12]

L’articolo 39 bis della legge francese sulla stampa vieta l’identificazione di minori in alcune situazioni protette, fra cui minori vittime di reati, abbandonati o allontanatisi dalla persona cui erano affidati. L’articolo L513-4 del codice della giustizia penale minorile protegge inoltre la pubblicità dei procedimenti e l’identità e la personalità dei minori delinquenti. Queste disposizioni non sono un divieto generale riferito a ogni vecchia conversazione di un diciassettenne. Né si può presumere che si applichino soltanto perché un’inchiesta attribuisce a un adolescente frasi offensive. [13–14]

Resta una questione sostanziale di proporzionalità. La giovane età, il carattere confidenziale dello scambio, i tredici anni trascorsi e l’eventuale evoluzione delle posizioni sono elementi da considerare nel valutare la pubblicazione e il suo significato. È necessario distinguere tra documentare un passato politico e presentare parole adolescenziali come prova automatica di convinzioni attuali.

Le norme esaminate non consentono quindi di dichiarare illecita l’inchiesta per il solo fatto che i messaggi risalgano ai diciassette anni del presunto autore. Non consentono neppure di dichiararla lecita perché esiste un download di Meta o un verbale. Provenienza dei dati, attribuzione personale e legittimità della pubblicazione restano tre verifiche distinte.


Fonti e nota di verifica

 

  1. Mediapart, inchiesta del 1° ottobre 2026
  2. RTL, ricostruzione del metodo e delle contestazioni
  3. Facebook, lancio di Messenger, 9 agosto 2011
  4. Statuto dei commissaires de justice, articolo 1
  5. Riunificazione delle professioni, articolo 25
  6. CNIL, diritto di accesso
  7. GDPR, articolo 15
  8. Codice civile, articolo 9
  9. Codice penale, articolo 226-15
  10. Cassazione francese, 11 marzo 2020, n. 19-13.716
  11. GDPR, articolo 85
  12. GDPR, considerando 38
  13. Legge sulla stampa, articolo 39 bis
  14. Giustizia penale minorile, articolo L513-4